La Canottieri Mincio è una società cooperativa.

Come coop la Canottieri Mincio non può iscriversi al Registro del C.O.N.I. -

Per tale motivo, nel 2006 fu creata la società srl "Gruppi Sportivi Canottieri Mincio Mantova", costituita come società sportiva dilettantistica a socio unico: la cooperativa Canottieri Mincio Mantova), avente i requisiti per iscriversi al CONI-

La Gruppi Sportivi, che è quindi una partecipata della coop, è affiliata ad alcune federazioni del CONI.

Dal sito canottieri.com:

Covid-19: aggiornamento 13.12

29/11/2020

Emergenza Coronavirus, aggiornamento del 19.12.20
Con il nuovo Decreto Natale, le aperture della Canottieri dal 24 dicembre al 6 gennaio si adeguano. Nei giorni in cui ritorna la "zona rossa" la sede sarà chiusa, mentre nei giorni "arancioni" sarà aperta con le limitazioni che potete trovare qui sotto. 
Il calendario è stato così deciso:
24-25-26-27 Dicembre: zona rossa
28-29-30 Dicembre: zona arancione
31 Dicembre 1-2-3 Gennaio: zona rossa
4 Gennaio: zona arancione
5-6 Gennaio: zona rossa
Emergenza Coronavirus aggiornamento del 13.12.20
In seguito al passaggio della Lombardia da zona arancione a zona gialla, non cambiano le attività consentite in sede, che rimangono le stesse elencate nell'aggiornamento del 29.11. Il bar sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 18. 
Emergenza Coronavirus aggiornamento del 29.11.20 (zona arancione)
a seguito della emissione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27/11/20, che ha modificato la classificazione della Regione Lombardia da zona rossa ad arancione dal 29/11/20 al 03/12/20, si riportano le novità introdotte per la Società Canottieri Mincio:
  • Canottieri Mincio può riaprire in quanto è consentito “lo svolgimento delle attività sportiva di base e attività motoria presso circoli all’aperto”.
  • L’accesso è consentito per cittadini del Comune di Mantova o di comuni limitrofi, sempreché nel comune limitrofo non sia presente un servizio analogo a quello usufruito presso il circolo. 
  • Si può svolgere esclusivamente attività all'aperto (“Centri e circoli sportivi privati restano aperti solo per le attività all’aperto”). 
  • Non è consentito lo svolgimento di sport di contatto neanche all’aperto, se non svolti in forma individuale; ad es. non si può giocare a calcetto o pallavolo nel parco. Per l’identificazione di sport di contatto, si veda l’elenco di cui al DECRETO 13 ottobre 2020, qui consultabile: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/13/20A05592/sg)
  • E’ interdetto l'uso di spogliatoi interni ai circoli sportivi.
  • Regole per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto: 1 rispetto del distanziamento sociale (2 m quando si fa attività sportiva, 1 m negli altri momenti); 2 divieto di assembramento; 3 uso della mascherina: il socio non è obbligato ad indossare la mascherina solo nel momento in cui svolge attività sportiva (es. corsa, esercizi); per tutti gli altri momenti (ad es. passeggiata nel verde, entrata/uscita dal circolo) il socio è tenuto ad indossarla; 4 rispetto del Protocollo anti contagio di Canottieri Mincio.
  • Non si possono fare allenamenti di gruppo a livello amatoriale; sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto
  • In merito alla pesca, come di evince dall’art.1, comma 9, lettera d) del DPCM 3 novembre 2020, la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, può continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. 
AGGIORNAMENTO NORMATIVO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS (09.11.20)
 
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AGGIORNAMENTO NORMATIVO DALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO (07.11.20)

Alla luce del recente DPCM 3 novembre 2020 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 si evidenziano le novità normative che hanno ricadute sulle nostre attività sportive.

Si premette che la citata Ordinanza individua le regioni a cui vengono applicate le normative di cui all’art.2 del DPCM (Ordinanza Allegato 1 – Regioni Puglia, Sicilia, ZONE ARANCIONI), e di cui all’art. 3 (Ordinanza Allegato 2 – Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, ZONE ROSSE). Le rimanenti regioni vengono individuate in ZONE GIALLE.

L’Ordinanza è entrata in vigore ieri e rimarrà in vigore nei 15 giorni successivi.

ZONE GIALLE

Per queste regioni è applicabile l’art.1 lett. e) f) e g) del vigente DPCM. Quindi è consentito organizzare eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale ed allenarsi per prepararsi agli stessi.
Questi eventi sono stati riconosciuti da Coni e Cip con proprio provvedimento sia per la rimanente parte del calendario 2020 che per il calendario 2021. (calendario remiero FIC 2020 e 2021). Tutta l’attività non rientrante in quanto sopra indicato (avviamento, scuole e attività non finalizzata alla partecipazione delle manifestazioni di interesse nazionali) può essere effettuata solo in singolo.

ZONE ARANCIONI

Per le regioni classificate ARANCIONI si applica la medesima disciplina del capoverso precedente.

ZONE ROSSE

Per le regioni classificate ROSSE si applica la medesima disciplina applicabile per le zone GIALLE E ARANCIONI per manifestazioni ed eventi di interesse nazionale così come individuati da Coni e Cip e relativi allenamenti.
Tutta l’attività non rientrante in quanto sopra indicato (avviamento, scuole e attività non finalizzata alla partecipazione delle manifestazioni di interesse nazionali) sono sospese.
Tutta l’attività permessa dovrà svolgersi sempre a porte chiuse e senza pubblico, nel rispetto del Protocollo federale.
Per quanto riguarda la questione degli spostamenti all’interno delle zone ARANCIONI e ROSSE nonché la possibilità di poter uscire da queste zone per poter partecipare alle manifestazioni di interesse nazionale o convocazione a raduni nazionali, la Federazione ha posto un quesito al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI CONTAGIO FICK (06.11.2020)