ASSOCIAZIONE "AMICI DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA"
INFO
PRELIMINARI
L’associazione
è stata fondata il giorno 29 giugno 2006 nella sede della segreteria del Teatro
Sociale.
Soci
fondatori: Alberto Capilupi, Ferdinando Boccalari, Benedetta Capilupi De Grado,
Mariella Lamborizio, Paolo Francesconi.
Il
giorno 30 giugno 2006 l’associazione è stata registrata presso
l’Ufficio del Registro di Mantova.
Codice
fiscale dell’associazione:
93049150209
Il
10 ottobre 2006 sono state apportate in assemblea alcune modifiche allo statuto.
(Riportiamo
la nuova versione dello statuto.)
DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA”
TITOLO
I - DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata “AMICI DEL TEATRO SOCIALE DI MANTOVA”.
L'associazione è regolata dal presente statuto.
Articolo 2 - SEDE
L'associazione ha sede in Mantova, presso il Teatro Sociale.
TITOLO
II – CARATTERISTICHE E FINALITà
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
L'associazione non ha fini di lucro.
La sua struttura è democratica.
Articolo 4 - FINALITà
L’associazione ha le seguenti finalità:
a) Valorizzare il Teatro sul piano monumentale, culturale, sociale e promozionale a favore di tutta la cittadinanza;
b) Costituire gruppi di lavoro per elaborare proposte finalizzate a migliorare la fruibilità e il funzionamento del Teatro e la programmazione dell’attività;
c) Studiare e suggerire proposte ottimali di gestione dell’attività teatrale, tra cui quella che potrebbe scaturire da un’intesa tra pubblico e privato per un utilizzo ottimale delle opportunità potenziali offerte dal Teatro, tramite l’istituzione di un ente (fondazione o associazione) che gestisca al meglio l’attività culturale di interesse pubblico, mantenendo un equo rispetto dei diritti della proprietà.
d) Studiare e suggerire eventuali modifiche dello Statuto del Teatro Sociale di Mantova.
e) Organizzare riunioni e trasferte culturali per i propri soci e per eventuali invitati.
TITOLO
III – SOCI
Articolo 5 – SOCI E INVITATI
Può essere socio dell’Associazione:
qualsiasi intestatario o cointestatario di palco del Teatro Sociale (compreso il legittimo rappresentante o il delegato di ogni società o ente proprietario di palco), i coniugi e i figli maggiorenni degli intestatari e dei contestatari dei palchi che esprimano la volontà di iscriversi all’Associazione per adesione allo Statuto, con l’impegno di parteciparvi attivamente a livello anche operativo, escludendo in tale ambito interessi professionali e/o economici personali.
Invitati:
Sono ammesse
a partecipare alla vita dell’Associazione, con la qualifica di
“sostenitori” o di “frequentatori” o di aggregati “onorari”, le
persone invitate come tali permanentemente o temporaneamente, su iniziativa
dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
L’assemblea dei soci fissa le quote annuali per l’anno sociale seguente.
Perde temporaneamente la qualifica di socio: chi non è regola con il pagamento delle quote sociali.
Perde definitivamente la qualifica di socio: chi è non è più intestatario o contestatario di palco del Teatro Sociale; chi è socio dell’associazione in quanto coniuge o figlio di persona che non è più intestataria o contestataria di palco del Teatro Sociale; chi non è più indicato come il legittimo rappresentante o il delegato di società o ente proprietario di palco; chi viene escluso per gravi motivi su decisione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, confermata dall’Assemblea.
TITOLO
IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 7 – ELENCO ORGANI
Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Revisori dei conti.
Articolo 8 - ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione.
L’Assemblea è convocata inoltre dal Presidente tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno informare o consultare i soci.
L’Assemblea elegge, decidendone il numero dei membri: il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 5 membri, scelti tra i soci dell’Associazione; i Revisori dei conti, da 1 a 3 membri, che possono anche non essere soci dell’Associazione.
Il Presidente, il vice-Presidente e il Tesoriere sono eletti all’interno del Consiglio Direttivo.
Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo e può anche non essere socio dell’Associazione.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 25% dei soci.
L'assemblea deve essere convocata almeno 10 giorni prima (anche tramite e-mail per i soci in possesso di posta elettronica).
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e sono ammesse al massimo tre deleghe per socio.
Prima di iniziare i lavori si deve nominare il Presidente dell’Assemblea.
Segretario dell’Assemblea è di norma il Segretario dell’associazione; in caso di sua vacanza, l’Assemblea procede a conferire l’incarico ad un socio.
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.
I soci possono essere consultati anche con referendum tramite posta ordinaria e/o posta elettronica.
Articolo 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo, nella riunione immediatamente successiva all’Assemblea elettiva, designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, e il Tesoriere, nomina il Segretario ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Segretario non fa parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, avvisando i membri almeno 15 giorni prima, anche tramite e-mail o telefono.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo svolge anche il compito di organo disciplinare.
E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.
I membri del Consiglio Direttivo, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.
Nel caso in cui non sia possibile ricostituire un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri, il Consiglio Direttivo resta in carica solo per l’ordinaria amministrazione fino alla successiva assemblea, che dovrà esser convocata entro un mese per il reintegro dei posti vacanti.
Articolo 10 - PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 11 – TESORIERE
Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12 - SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e tiene aggiornati gli altri libri associativi; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.
Articolo
13 - Revisori dei conti
I Revisori dei conti restano in carica tre anni.
I Revisori dei conti svolgono la funzione di controllo sull’andamento contabile ed economico dell’Associazione e sulla regolarità delle spese e dei bilanci presentati dal Consiglio Direttivo; possono prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo; in Assemblea devono presentare la loro relazione sulla gestione finanziaria del Consiglio Direttivo.
I Revisori hanno anche il compito di dirimere eventuali controversie fra soci e Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - CARICHE
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.
TITOLO
V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 15 – RISORSE ECONOMICHE
L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni.
Articolo 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
TITOLO
VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 17 – MODIFICHE STATUTARIE
Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
I soci possono essere consultati anche con referendum tramite posta ordinaria e/o posta elettronica
Articolo 18 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto al Condominio del Teatro Sociale.
TITOLO
VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 19 – CODICE CIVILE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente sulle associazioni.